Cosa accade se le regole sulla sicurezza delle scaffalature non vengono rispettate

Una verifica ispettiva restituisce una fotografia precisa dello stato di un impianto di stoccaggio. Quella fotografia, da sola, non mette in sicurezza nulla: conta ciò che succede subito dopo. Concluso il controllo sullo stato delle strutture, il nostro obiettivo diventa riportare il magazzino del cliente entro i parametri di conformità nel minor tempo possibile.

Il punto è che la sicurezza delle scaffalature viene ancora sottovalutata su due fronti che in realtà coincidono: la tutela di chi lavora accanto e sotto le strutture, e la responsabilità legale di chi quel magazzino lo gestisce. Un episodio recente lo dimostra con chiarezza.

Quando un controllo di routine si trasforma in sanzione

Nel corso di un accesso ispettivo ordinario, un’azienda si è vista contestare una violazione con una sanzione tutt’altro che simbolica. Il motivo: pacchi collocati in quota contenenti merce sfusa, non filmata né reggiata. Una condizione vietata, perché un singolo collo che scivola da un livello alto può provocare lesioni gravi agli operatori, danni ai mezzi di movimentazione e fermi produttivi immediati.

Nessun elemento strutturale risultava deformato. Non c’erano montanti piegati né correnti fuori sede: la non conformità riguardava esclusivamente il modo in cui il carico era stato preparato e depositato. È l’errore più frequente nei magazzini italiani e, allo stesso tempo, quello che viene notato per ultimo: la sicurezza delle scaffalature, in casi come questo, non dipende dall’acciaio ma dalle procedure di deposito.

Il criterio normativo non guarda l’altezza

Il criterio da rispettare riguarda la prevenzione del rischio di caduta o fuoriuscita della merce, indipendentemente dalla quota a cui il carico è collocato. Non esiste una soglia sotto la quale il problema smette di esistere: esiste un rischio da valutare e, se presente, da eliminare.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare i rischi e di adottare le misure necessarie a contenerli, considerando le scaffalature a tutti gli effetti attrezzature di lavoro. Le indicazioni tecniche INAIL sono altrettanto esplicite: le unità di carico devono essere rese compatte — mediante filmatura, reggiatura o altri sistemi di contenimento — ogni volta che sussiste un rischio di caduta di parti del carico.

Le indicazioni INAIL sulle scaffalature porta-pallet

Nello specifico, le indicazioni INAIL relative agli impianti porta-pallet prevedono che:

•      le unità di carico siano rese compatte, ad esempio con film estensibile o reggette, per prevenire la caduta di materiale;

•      possano essere impiegati anche reti anticaduta, arresti posteriori o altri sistemi di contenimento;

•      la scelta della soluzione dipenda dalle caratteristiche della merce, dell’unità di carico, della scaffalatura e delle operazioni effettivamente svolte.

Tradotto in pratica: non esiste un rimedio valido per tutti. La misura di contenimento va scelta in funzione del prodotto stoccato e del modo in cui viene movimentato, e la valutazione va documentata. Buona parte della sicurezza delle scaffalature si gioca proprio in questo passaggio, che precede qualsiasi intervento sulle strutture.

Chi risponde, e a quale titolo

Le conseguenze del mancato rispetto delle regole sulla sicurezza delle scaffalature si muovono su più piani contemporaneamente. Sul piano amministrativo e penale, le violazioni degli obblighi in materia di attrezzature di lavoro e di valutazione dei rischi sono presidiate da sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, con prescrizioni da adempiere entro termini stretti.

Se dalla violazione deriva un infortunio, il quadro cambia natura: si entra nell’ambito delle lesioni colpose o dell’omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con la possibile responsabilità amministrativa dell’impresa prevista dal D.Lgs. 231/2001 e con l’azione di rivalsa dell’INAIL sulle prestazioni erogate al lavoratore. A questo si aggiunge il rischio, spesso ignorato, che la compagnia assicurativa contesti la copertura proprio richiamando la non conformità accertata.

Il contenimento del carico come procedura, non come buona abitudine

La differenza tra un magazzino conforme e uno sanzionabile raramente sta nell’acquisto di un dispositivo. Sta nell’aver trasformato il contenimento del carico in una procedura scritta e verificabile, integrata nella valutazione dei rischi e nella formazione dei carrellisti. Gestita così, la sicurezza delle scaffalature smette di essere un adempimento periodico e diventa una routine operativa.

La norma UNI EN 15635 offre lo schema operativo più efficace: la nomina di una persona responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio, controlli visivi a cadenza definita, un registro dei danni sempre aggiornato e la classificazione delle anomalie su tre livelli di gravità — verde, ambra, rosso — con tempi di intervento differenziati. Applicato al carico, lo stesso principio significa stabilire a monte quali referenze richiedono filmatura, quali reggiatura e quali fermi posteriori, e chi verifica che la regola venga seguita ogni giorno.

Le tecnologie oggi disponibili rendono questo presidio meno oneroso di quanto si creda: sensori di urto sui montanti, sistemi di rilevamento a bordo dei carrelli e report fotografici digitalizzati permettono di intercettare le derive prima che diventino una contestazione.

La conformità si costruisce prima del controllo

Le regole sulla sicurezza delle scaffalature non premiano chi corre ai ripari: un verbale arriva sempre dopo. Le condizioni che lo rendono possibile, invece, si accumulano nel tempo, un pallet mal preparato alla volta. È per questo che la verifica ispettiva non va letta come un adempimento da chiudere, ma come il punto di partenza di un piano di messa in sicurezza con priorità, responsabili e scadenze definite.

La sicurezza delle scaffalature non protegge soltanto le strutture: protegge le persone che ci lavorano accanto e l’azienda che le impiega.